Lo scorso 27 settembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in ottemperanza a quanto previsto dell'articolo 46, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il “Decreto controlli”, uno dei decreti che andrà a sostituire il D.M. 10 marzo 1998 che stabiliva i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali, da attuare durante il normale esercizio dell’attività e in caso d’incendio.

Il Decreto controlli o decreto 1 settembre 2021, che entrerà in vigore il 25 settembre 2022, stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Queste indicazioni sono illustrate tramite i due allegati presenti nel decreto.

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza (Allegato I):

· Il Datore di Lavoro deve predisporre un registro dove annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

· La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati.

· Le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (Allegato II):

Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, qualità e competenza relativi alle attività di manutenzione; a tal fine deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati. Al termine della formazione il tecnico deve essere sottoposto a valutazione dei requisiti.

I soggetti che all’entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono essere sottoposti a valutazione dei requisiti.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato. A seguito di questa qualifica, il tecnico manutentore deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi antincendio.

La valutazione dei requisiti del tecnico manutentore, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione deve comprendere:

• analisi del curriculum vitae,

• una prova scritta per valutare le conoscenze teoriche,

• una prova pratica con simulazione di situazioni reali operative, atta a valutare anche le capacità relazionali e comportamentali durante l’attività lavorativa,

• una prova orale di approfondimento delle conoscenze del candidato.

Nel caso di tecnici manutentori già qualificati all’entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei requisiti sarà svolta solo con prova orale.

I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola di istruzione secondaria e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, teorica e pratica, almeno triennale, sia nel settore della formazione, sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio, nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.