Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008.
Il decreto “Gestione della Sicurezza Antincendio” o GSA, rinominato 2 settembre 2021 e pubblicato il 4 ottobre 2021, stabilisce i criteri per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendi presenti nella propria attività, con l’obbligo da parte del Datore di lavoro, di predisporre un piano di emergenza, nei seguenti casi:
• luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
• luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Il piano di emergenza deve contenere le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio, le procedure di evacuazione dei luoghi di lavoro, le disposizioni per la richiesta di intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni, le misure specifiche per assistere le persone con esigenze speciali, le planimetrie e le vie di esodo.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il Datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, fermo restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5 del D. Lgs. n.81/2008.
Il decreto prevede che nel piano di emergenza siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro.
Il piano di emergenza deve comunque essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione.
Sono previste inoltre delle misure semplificate di gestione delle emergenze nel caso di esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e con presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi o in caso di edifici con affollamento.
Formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio. Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione o di aggiornamento. Alla fine dei corsi gli addetti conseguono l’attestato di idoneità tecnica.
I corsi di formazione possono essere svolti oltre che da appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche da soggetti pubblici o privati, in possesso dei requisiti all’art. 6 del decreto in esame. Tali requisiti sono: aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratico di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.16, comma 4, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139., o rientrare tra i personale cessato dal servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
I corsi di qualifica teorico/pratici dei formatori vengono tenuti da personale del Corpo dei Vigili del Fuoco ed è richiesta anche per i formatori, la frequentazione di specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Il decreto 2 settembre 2021 entrerà in vigore il 4 ottobre 2022.
Richiedi informazioni →