LA FORMAZIONE DEL DDL E IL RUOLO DEL PREPOSTO

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, apportando importanti modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Entrata in vigore: 21 dicembre 2021.

Tra le maggiori modifiche vi è l’introduzione del nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza” (artt. 18-19 D.Lgs. 81/2008).

Oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno “intervenire per modificare il comportamento non conforme” fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, i preposti dovranno interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. L’interruzione dell’attività lavorativa e la segnalazione delle non conformità, dovrà avvenire anche in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al Datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Tra le modifiche, troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Modificato anche l’art. 37 del D.lgs. 81/08, nel quale viene indicata entro il 30 giugno 2022 l’emanazione di una Revisione degli Accordi Stato-Regioni su durata, contenuti minimi, modalità di formazione e modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per quanto riguarda la formazione in salute e sicurezza sul lavoro, con:

  • ridefinizione dell’obbligo addestrativo (sarà una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; sarà inoltre, un’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza, registrata/tracciata in apposito registro anche informatizzato);
  •  formazione in presenza dei preposti con aggiornamento almeno biennale o ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. In caso di mancata formazione almeno biennale, è prevista una sanzione per il Datore di lavoro (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro). In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011. Con il nuovo Accordo previsto per giugno 2022 sarà necessario un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.
  • e obbligo formativo del Datore di lavoro con aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Saranno infatti gli Accordi Stato-Regioni, entro il 30 giugno 2022 a determinare durata, modalità di formazione, i contenuti minimi della stessa e la loro verifica, pertanto l’adempimento corretto degli obblighi di legge potrà effettuarsi correttamente solo una volta che sia stato adottato il predetto Accordo.

Altre novità introdotte dal D.Lgs. 215/2021 sono:

  • potere di vigilanza sulla effettiva e corretta applicazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che viene attribuita, con parità di poteri e attribuzioni, all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio e all’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), che pure opera attraverso le proprie sedi territoriali.
  • inasprimento sanzioni per il Datore di lavoro nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
  • diminuzione della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di personale “in nero” sul luogo di lavoro: dal 20% al 10%.
  • l'avvio dell'attività di lavoratori autonomi occasionali sarà oggetto di preventiva comunicazione (via email) all'Ispettorato del Lavoro Competente per Territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 per il lavoro intermittente. L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, oppure avviati prima e ancora in corso in data 21 dicembre 2021.