Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per l’informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 ottobre, il DPCM del 27 agosto 2021, che definisce le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
Sono interessati dal provvedimento i Titolari di:
- attività che effettuano stoccaggio di rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/2006,
- attività che effettuano uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/2006,
- centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
Ne sono invece esclusi gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
Le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto.
Rientrano nei contenuti del piano anche il ripristino e il disinquinamento dell’ambiente dopo l’incidente, nonché le modalità per informare la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità competenti.
Per i singoli impianti identificati sul territorio provinciale, è prevista la compilazione di apposite schede operative, che costituiscono parte integrante del piano e che servono come riferimento operativo. Ai sensi dell’Art. 2 del Decreto 27 agosto 2021, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DPCM (cioè entro il 6 dicembre 2021), i Gestori delle attività degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, che devono predisporre il Piano di Emergenza Interno, dovranno trasmettere tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna al Prefetto (Allegato C.2 del DPCM riportante la classificazione del rischio incendio calcolata mediante metodo ad indici presente nel Decreto e relativa relazione tecnica, unitamente agli allegati planimetrici indicati). Entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni, il Prefetto redigerà il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvederà al suo aggiornamento, e lo comunicherà nelle forme ritenute opportune al comune interessato, eventualmente insieme ai piani operativi, se presenti, relativi agli impianti stessi.
| Nel caso foste interessati, il nostro studio potrà supportarvi nella classificazione del rischio incendio calcolata mediante metodo ad indici e nella compilazione e invio dell’allegato C2 del DPCM. Al fine di predisporre la consulenza vi chiediamo di contattarci entro il 10 Novembre 2021. |
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