Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, con una nota, che l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le imprese sino a 10 lavoratori, prevista dal D.Lgs.81/2008, può essere validamente utilizzata sino al prossimo 31 maggio 2013 e non già sino al 30 giugno 2013
Con nota recante la data del 31 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito ufficialmente quale sia il termine ultimo per l’utilizzo – da parte delle imprese sino a 10 lavoratori – della cosiddetta facoltà di “autocertificazione” della valutazione dei rischi (art.29, co.5, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. – Testo Unico Salute e Sicurezza).
Il Ministero, che ha deciso di predisporre la nota in questione a seguito di numerose richieste di chiarimento, ritiene che il suddetto termine previsto dal T.U. (prorogato, per effetto di diverse norme succedutesi nel tempo, dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 e poi, infine, al 30 giugno 2013) non prevalga rispetto a quello inerente all’entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, visto che esso è lo strumento destinato a sostituire “naturalmente” l’autocertificazione nelle micro e piccole imprese.
Si ricorda che per la mancata valutazione il datore di lavoro è punibile con sanzioni che prevedono l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
GA
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